Art. 492 — Sanzioni
Fino al riordinamento degli organi collegiali ((...)), le sanzioni disciplinari e le relative procedure di irrogazione sono regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo e dagli articoli seguenti. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:
- a)la censura;
- b)la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;
- c)la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
- d)la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
- e)la destituzione. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare e' costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri.
Testo vigente dal 29 ottobre 1995, tuttora in vigore · versione 9 su Normattiva