Art. 492Sanzioni

Fino al riordinamento degli organi collegiali ((...)), le sanzioni disciplinari e le relative procedure di irrogazione sono regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo e dagli articoli seguenti. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

  • a)la censura;
  • b)la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese;
  • c)la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi;
  • d)la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
  • e)la destituzione. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare e' costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel richiamo all'osservanza dei propri doveri.

Testo vigente dal 29 ottobre 1995, tuttora in vigore · versione 9 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art492 · fonte su Normattiva