Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati

Art. 12 — Collaborazione con enti ed associazioni

Le regioni, le aziende unita' sanitarie locali ed i servizi per lo svolgimento delle attivita' di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati possono svolgere la loro attivita' avvalendosi, anche mediante apposita convenzione, di enti ed associazioni pubbliche o private che operano per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge.

Testo vigente dal 18 aprile 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-30;125~art12 · fonte su Normattiva