Legge-quadro in materia di incendi boschivi

Art. 13 — Norme abrogate ed entrata in vigore

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e in particolare:

  • a)la legge 1° marzo 1975, n. 47, recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi;
  • b)il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, recante misure urgenti per la protezione civile. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo vigente dal 30 novembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-11-21;353~art13 · fonte su Normattiva