Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamita'

Art. 20Controllo della Corte dei conti

I provvedimenti di natura regolatoria e organizzativa adottati dal Commissario straordinario sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. Durante lo svolgimento della fase del controllo dei provvedimenti, l'organo emanante puo', con motivazione espressa, dichiararli provvisoriamente efficaci nonche' esecutori ed esecutivi, ai sensi degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. La competenza per il controllo dei provvedimenti di cui al comma 1 e' attribuita in ogni caso alla sezione centrale della Corte dei conti competente a esercitare il controllo di legittimita' sugli atti del Governo e delle amministrazioni centrali dello Stato. La Corte dei conti provvede all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Testo vigente dal 1 aprile 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-03-18;40~art20 · fonte su Normattiva