Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea
Art. 5 — Competenze comunali
I comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono:
- a)il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;
- b)le modalita' per lo svolgimento del servizio;
- c)i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;
- d)i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
Testo vigente dal 23 gennaio 1992
