I comuni, nel predisporre i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono:

  • a)il numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;
  • b)le modalita' per lo svolgimento del servizio;
  • c)i criteri per la determinazione delle tariffe per il servizio di taxi;
  • d)i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.

Testo vigente dal 23 gennaio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-01-15;21~art5 · fonte su Normattiva