Art. 7 — Funzioni delle province
Le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali per i compiti previsti dall'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' dall'articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo le modalita' definite dalle regioni che disciplinano il ruolo delle province in ordine:
- a)alla raccolta delle conoscenze e dei dati sui bisogni e sulle risorse rese disponibili dai comuni e da altri soggetti istituzionali presenti in ambito provinciale per concorrere all'attuazione del sistema informativo dei servizi sociali;
- b)all'analisi dell'offerta assistenziale per promuovere approfondimenti mirati sui fenomeni sociali piu' rilevanti in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei comuni e degli enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi territoriali;
- c)alla promozione, d'intesa con i comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo alla formazione professionale di base e all'aggiornamento;
- d)alla partecipazione alla definizione e all'attuazione dei piani di zona.
Testo vigente dal 13 novembre 2000
