[1]Ai fini dell'applicazione della presente legge si assumono le seguenti definizioni:

  • a)esposizione: e' la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
  • b)limite di esposizione: e' il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
  • c)valore di attenzione: e' il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere, superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
  • d)obiettivi di qualita' sono:
  • 1)i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall'articolo 8;
  • 2)i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ai fini della progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;
  • e)elettrodotto: e' l'insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;
  • f)esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: e' ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attivita' lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
  • g)esposizione della popolazione: e' ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, ad eccezione dell'esposizione di cui alla lettera f) e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
  • h)stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o piu' trasmettitori, nonche' ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia, i)

[2]impianto per telefonia mobile: e' la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;

  • l)impianto fisso per radiodiffusione: e' la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.

Testo vigente dal 7 marzo 2001

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2001-02-22;36~art3 · fonte su Normattiva