Legge quadro sulle aree protette

Art. 13-bis — Interventi nelle zone di promozione economica e sociale

In presenza di piano del parco e di regolamento del parco approvati e vigenti le cui previsioni siano state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d), eccetto quelle ricomprese nei perimetri dei siti Natura 2000, sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l'intervento non comporti una variante degli strumenti urbanistici vigenti, dandone comunicazione all'Ente parco. In caso di non conformita' il direttore del parco annulla il provvedimento autorizzatorio entro quarantacinque giorni dal ricevimento.

Testo vigente dal 17 luglio 2020

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urn:nir:stato:legge:1991-12-06;394~art13bis · fonte su Normattiva