Art. 12-ter divorzio

In caso di genitori rispetto ai quali sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la pensione di reversibilita' spettante ad essi per la morte di un figlio deceduto per fatti di servizio e' attribuita automaticamente dall'ente erogante in parti uguali a ciascun genitore. Alla morte di uno dei genitori, la quota parte di pensione si consolida automaticamente in favore dell'altro. 3. Analogamente si provvede, in presenza della predetta sentenza, per la pensione di reversibilita' spettante al genitore del dante causa secondo le disposizioni di cui agli articoli 83 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092

Testo vigente dal 12 marzo 1987, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:legge:1970-12-01;898~art12ter · fonte su Normattiva