Art. 12
[1]per carichi di famiglia (articolo 12 decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
[2]1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:
- a)per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
- 1)euro 800, diminuiti del prodotto tra euro 110 e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e euro 15.000, se il reddito complessivo non supera euro 15.000;
- 2)euro 690, se il reddito complessivo e' superiore a euro 15.000 ma non a euro 40.000;
- 3)euro 690, se il reddito complessivo e' superiore a euro 40.000 ma non a euro 80.000. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di euro 80.000, diminuito del reddito complessivo, ed euro 40.000;
- b)la detrazione spettante ai sensi della lettera a) e' aumentata di un importo pari a:
- 1)euro 10, se il reddito complessivo e' superiore a euro 29.000 ma non a euro 29.200;
- 2)euro 20, se il reddito complessivo e' superiore a euro 29.200 ma non a euro 34.700;
- 3)euro 30, se il reddito complessivo e' superiore a euro 34.700 ma non a euro 35.000;
- 4)euro 20, se il reddito complessivo e' superiore a euro 35.000 ma non a euro 35.100;
- 5)euro 10, se il reddito complessivo e' superiore a euro 35.100 ma non a euro 35.200;
- c)euro 950 per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di eta' pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonche' per ciascun figlio di eta' pari o superiore a 30 anni con disabilita' accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di euro 95.000, diminuito del reddito complessivo, ed euro 95.000. In presenza di piu' figli che danno diritto alla detrazione, l'importo di euro 95.000 e' aumentato per tutti di euro 15.000 per ogni figlio successivo al primo. La detrazione e' ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare piu' elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione e' ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione e' assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, e' tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli nati fuori del matrimonio e il contribuente non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e' coniugato o, se coniugato, si e' successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se piu' convenienti, le detrazioni previste alla lettera a);
- d)euro 750, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ciascun ascendente che conviva con il contribuente. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di euro 80.000, diminuito del reddito complessivo, ed euro 80.000. 2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonche' quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di eta' non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo e' elevato a euro 4.000. 3. Le detrazioni di cui al comma 1 non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all'estero 4. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. 5. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), e' uguale a uno, la detrazione compete nella misura di euro 690. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali. 6. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo e' assunto al netto del reddito dell'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 5. 7. Quando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, si considerano, ancorche' non spetti una detrazione per carichi di famiglia, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, nonche' le altre persone elencate nell'articolo 433 del codice civile ((...)). Qualora siano anche richiamate le condizioni previste dal comma 2, ovvero se si fa riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si considerano i soggetti di cui al primo periodo che possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti indicati nello stesso comma 2 ((e, limitatamente alle altre persone elencate nell' del codice civile, che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148
2Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 ha disposto (con l'art. 1, comma 3) che le presenti modifiche si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 20 dicembre 2025.
Testo vigente dal 12 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva