Energia - Infrastrutture e insediamenti strategici nel settore petrolifero - Autorizzazioni - Competenza statale, d'intesa con la Regione interessata - Mancato raggiungimento dell'intesa - Rinvio alle modalità di superamento dello stallo previste dall'art. 14-quater , comma 3, della legge n. 241 del 1990 - Ricorsi delle Regioni Marche e Puglia - Asserita lesione dell'autonomia regionale per il degradamento dell'intesa da "forte" a "debole" - Insussistenza - Modalità di superamento del dissenso conformi alle condizioni richieste dalla giurisprudenza costituzionale - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 552, lett. b ), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, limitatamente al rinvio all'art. 14- quater , comma 3, della legge n. 241 del 1990 - impugnato dalle Regioni Marche e Puglia, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost. - che, inserendo un comma 3- bis all'art. 57 del d.l. n. 5 del 2012, regola l'ipotesi in cui non sia raggiunta l'intesa tra Stato e Regione, prevista dal comma 2 di tale ultima disposizione, al fine del rilascio dell'autorizzazione per talune opere nel settore energetico. Il menzionato art. 14- quater , comma 3, oggetto del rinvio, nel testo allora vigente, è stato oggetto di dichiarazione di illegittimità costituzionale con sentenza n. 179 del 2012, perché permetteva allo Stato di superare il mancato raggiungimento di un'intesa con la Regione, nell'ambito della conferenza di servizi, alla sola condizione che fossero trascorsi trenta giorni e che alla delibera del Consiglio dei ministri partecipasse il Presidente della Regione interessata. Tale disposizione, pertanto, è stata riformulata, da ultimo, con l'art. 25 del d.l. n. 133 del 2014, prevedendo che il motivato dissenso regionale comporti l'indizione di una riunione che può articolarsi lungo tre fasi - con una scansione temporale di 30 giorni per ciascuna di esse - solo al termine delle quali, ove l'intesa non sia raggiunta, il Consiglio dei ministri delibera con la partecipazione del Presidente della Regione interessata. Tale meccanismo, previsto con riguardo alla conferenza di servizi, risulta conforme alla giurisprudenza costituzionale in quanto individua idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze, rivelandosi perciò soddisfacente anche per le ipotesi in cui la Costituzione impone il raggiungimento di un'intesa "forte" tra Stato e Regioni. Sulla dichiarazione di illegittimità dell'art. 14- quater , comma 3, della legge n. 241 del 1990, v. la citata sentenza n. 179/2012. Sulle procedure necessarie per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze tra Stato e Regioni nel rispetto del principio della leale collaborazione, v. le citate sentenze nn. 1/2016, 179/2012, 33/2011, 121/2010, 24/2007, 383/2005, 339/2005 e 408/1998.
Riguarda ancheart. 1 legge 190/2014
Procedimento amministrativo - Conferenza di servizi - Dissenso espresso da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità - Disciplina per il superamento del dissenso - Previsione di potere sostitutivo del Governo, in materie di competenza regionale, come mera conseguenza automatica del mancato raggiungimento dell'intesa - Ricorso della Regione Toscana - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 2, lettera b ), numero 1), del decreto-legge n. 70 del 2011, promossa, in riferimento agli articoli 117, terzo e quarto comma, e 118, anche sotto il profilo della violazione del principio di leale collaborazione, nonché in relazione all'articolo 120 Cost., dalla Regione Toscana. Tale questione è ormai priva di oggetto essendo stata la disposizione impugnata già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 179 del 2012.
Riguarda ancheart. 5 d.l. 70/2011art. 49 d.l. 78/2010