Art. 15 l. 241/1990 — Accordi fra pubbliche amministrazioni
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Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse comune. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5.
Testo vigente dal 18 agosto 1990 al 16 settembre 2010 · versione 0 su Normattiva