Procedimento amministrativo - Motivazione del provvedimento - Ritenuta possibilità di integrazione in sede processuale anche dopo un rilevante periodo di tempo - Denunciato contrasto con i principi dell'ordinamento europeo, nonché con i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione e di separazione dei poteri - Asserita disparità di tutela giurisdizionale tra atti derivati dalla normativa europea e atti esclusivamente interni - Difetto di motivazione sulla rilevanza, mancato esperimento del tentativo di interpretazione costituzionalmente orientata ed uso improprio del sindacato incidentale a fini di avallo interpretativo - Manifesta inammissibilità della questione.
È dichiarata manifestamente inammissibile - per difetto di motivazione sulla rilevanza, per mancato esperimento del tentativo d'interpretazione conforme a Costituzione e per uso improprio del sindacato incidentale a fini di avallo interpretativo - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21-octies, comma 2, primo periodo, della legge n. 241 del 1990, censurato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. reg. Sicilia, in riferimento agli artt. 3, 97, 24, 113 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui consente l'integrazione in sede processuale della motivazione del provvedimento amministrativo anche dopo un rilevante periodo di tempo. Il rimettente non spiega, in punto di rilevanza, se e come ritiene superabile l'impostazione giurisprudenziale che esclude l'incidenza delle violazioni procedimentali sul rapporto obbligatorio di fonte legale, avente ad oggetto prestazioni pensionistiche, su cui verte il giudizio a quo; sul piano interpretativo, non tiene conto del diffuso orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui il difetto di motivazione nel provvedimento non può essere in alcun modo assimilato alla violazione di norme procedimentali o ai vizi di forma, costituendo la motivazione del provvedimento l'essenza stessa del legittimo esercizio del potere amministrativo (art. 3 della legge n. 241 del 1990) e, quindi, un presidio di legalità sostanziale non sostituibile neppure mediante il ragionamento ipotetico che fa salvo, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241, il provvedimento affetto dai cosiddetti vizi non invalidanti; infine, usa impropriamente lo strumento del vaglio di costituzionalità per avallare una certa interpretazione della norma censurata. ( Precedente specifico citato: ordinanza n. 92/2015, dichiarativa della manifesta inammissibilità, per gli stessi motivi, di analoga questione ).
sentenza 58/2017massima n. 39236 Procedimento amministrativo - Obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi - Possibilità di integrare la motivazione in sede processuale - Difetto di motivazione sulla rilevanza per incompleta ricostruzione del quadro giurisprudenziale - Mancato esperimento di interpretazione conforme a Costituzione della disposizione censurata - Questione diretta ad ottenere un avallo interpretativo - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile - per difetto di motivazione sulla rilevanza, per mancato esperimento del tentativo d'interpretazione conforme a Costituzione, nonché per l'impropria richiesta di avallo interpretativo - la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21- octies , comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 97, 24, 113 e 117, primo comma, Cost., nella parte in cui consente l'integrazione in sede processuale della motivazione del provvedimento amministrativo. In primo luogo, l'ordinanza di rimessione, muovendo da un'incompleta ricostruzione del quadro giurisprudenziale, non spiega se e come ritenere superabile l'indirizzo interpretativo che esclude l'incidenza delle violazioni procedimentali sul rapporto obbligatorio di fonte legale, avente ad oggetto prestazioni pensionistiche su cui verte il processo principale. Inoltre, il remittente omette di esperire un'interpretazione conforme a Costituzione della norma impugnata, non prendendo in considerazione l'orientamento secondo cui il difetto di motivazione non può essere assimilato alla violazione di norme procedimentali o ai vizi di forma costituendo la motivazione l'essenza stessa del legittimo esercizio del provvedimento amministrativo. Infine, la questione, così come prospettata, è diretta non a risolvere un dubbio di legittimità costituzionale quanto a ricevere dalla Corte un improprio avallo interpretativo della norma censurata. - Sull'obbligo di interpretazione adeguatrice gravante sul giudice di merito, v. le citate seguenti decisioni: sentenza 77/2007; ordinanze 102/2012, 212/2011, 103/2011, 101/2011. 15/2011, 322/2010, 192/2010, 11/2010, 257/2009 e 363/2008. - Sull'inammissibilità della questione perché in realtà diretta non a risolvere un dubbio di legittimità costituzionale, ma a ricevere un improprio avallo ad una determinata interpretazione, v. le seguenti decisioni: sentenza 242/2008; ordinanze 297/2007, 114/2006, 211/2005 e 142/2004.
sentenza 92/2015massima n. 38385