Art. 7-ter
Nullita' degli atti dell'amministrazione finanziaria
Gli atti dell'amministrazione finanziaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullita' qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al presente decreto. I vizi di nullita' di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.
Testo vigente dal 18 gennaio 2024, tuttora in vigore · versione 45 su Normattiva