Art. 26 l. 241/1990
Obbligo di pubblicazione
1.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 14 MARZO 2013, N. 33)). Sono altresi' pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, e' data la massima pubblicita' a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la liberta' di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.
Testo vigente dal 20 aprile 2013, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva