Art. 9 l. 241/1990
Intervento nel procedimento
Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facolta' di intervenire nel procedimento.
Testo vigente dal 18 agosto 1990, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva