Art. 18
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 MARZO 2018, N. 21)) 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21
2Il D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami alle disposizioni abrogate dall'articolo 7, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del codice penale come indicato dalla tabella A allegata al presente decreto".
Testo vigente dal 6 aprile 2018, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva