Art. 18 adozione
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 maggio 1983 al 27 aprile 2001. Leggi il testo vigente →
La dichiarazione definitiva dello stato di adottabilita' e' trascritta, a cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno successivo a quello della comunicazione che il decreto di adottabilita' e' divenuto definitivo. A questo effetto, il cancelliere del giudice della impugnazione deve inviare immediatamente apposita comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni.
Testo vigente dal 17 maggio 1983 al 27 aprile 2001 · versione 0 su Normattiva