Art. 19
Durante lo stato di adottabilita' e' sospeso l'esercizio della ((responsabilita' genitoriale)). Il tribunale per i minorenni nomina un tutore, ove gia' non esista, e adotta gli ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 19 su Normattiva