Art. 2 adozione

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 maggio 1983 al 27 aprile 2001. Leggi il testo vigente →

Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo puo' essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunita' di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione. Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare, e' consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato, da realizzarsi di preferenza nell'ambito della regione di residenza del minore stesso.

Testo vigente dal 17 maggio 1983 al 27 aprile 2001 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art2 · fonte su Normattiva