Art. 2 adozione
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Il minore che sia temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo puo' essere affidato ad un'altra famiglia, possibilmente con figli minori, o ad una persona singola, o ad una comunita' di tipo familiare, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione e l'istruzione. Ove non sia possibile un conveniente affidamento familiare, e' consentito il ricovero del minore in un istituto di assistenza pubblico o privato, da realizzarsi di preferenza nell'ambito della regione di residenza del minore stesso.
Testo vigente dal 17 maggio 1983 al 27 aprile 2001 · versione 0 su Normattiva