Art. 29 adozione

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Per i provvedimenti di adozione di minori stranieri e' competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo di residenza degli adottanti o affidatari. Nel caso di coniugi cittadini italiani residenti nello Stato straniero e' competente il tribunale per i minorenni del distretto in cui si trova il luogo dell'ultimo domicilio dei coniugi; in mancanza di precedente domicilio e' competente il tribunale per i minorenni di Roma.

Testo vigente dal 17 maggio 1983 al 27 gennaio 1999 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art29 · fonte su Normattiva