Art. 3 adozione

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L'istituto di assistenza pubblico o privato esercita i poteri tutelari sul minore ricoverato o assistito, secondo le norme del capo I del titolo X del libro I del codice civile, fino a quando non si provveda alla nomina di un tutore, ed in tutti i casi nei quali l'esercizio della potesta' dei genitori o della tutela sia impedito. All'istituto di assistenza spettano i poteri e gli obblighi dell'affidatario di cui all'articolo 5. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potesta', l'istituto deve chiedere al giudice tutelare di fissare eventualmente limiti o condizioni a tale esercizio.

Testo vigente dal 17 maggio 1983 al 27 aprile 2001 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art3 · fonte su Normattiva