Art. 36
L'adozione internazionale dei minori provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione, o che nello spirito della Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali, puo' avvenire solo con le procedure e gli effetti previsti dalla presente legge. L'adozione o affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese non aderente alla Convenzione ne' firmatario di accordi bilaterali, possono essere dichiarati efficaci in Italia a condizione che:
- a)sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori ((biologici)) ad una adozione che determini per il minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio ((nato nel matrimonio)) degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia d'origine;
- b)gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneita' previsto dall'articolo 30 e le procedure adottive siano state effettuate con l'intervento della Commissione di cui all'articolo 38 e di un ente autorizzato;
- c)siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneita';
- d)sia stata concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera h). Il relativo provvedimento e' assunto dal tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneita' all'adozione. Di tale provvedimento e' data comunicazione alla Commissione, che provvede a quanto disposto dall'articolo 39, comma 1, lettera e). L'adozione pronunciata dalla competente autorita' di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purche' conforme ai principi della Convenzione.
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 19 su Normattiva