Art. 53 adozione

La revoca dell'adozione puo' essere promossa dal pubblico ministero in conseguenza della violazione dei doveri incombenti sugli adottanti. Si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli.

Testo vigente dal 17 maggio 1983, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art53 · fonte su Normattiva