Art. 309 c.c.
Decorrenza degli effetti della revoca
[1]Gli effetti dell'adozione cessano quando passa in giudicato la sentenza di revoca.
[2]Se tuttavia la revoca e' pronunziata dopo la morte dell'adottante per fatto imputabile all'adottato, l'adottato e i suoi discendenti sono esclusi dalla successione dell'adottante.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva