Art. 57 adozione
Il tribunale verifica:
- 1)se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 44;
- 2)se l'adozione realizza il preminente interesse del minore. A tal fine il tribunale per i minorenni, sentiti i genitori dell'adottando, dispone l'esecuzione di adeguate indagini da effettuarsi, tramite i servizi locali e gli organi di pubblica sicurezza, sull'adottante, sul minore e sulla di lui famiglia. L'indagine dovra' riguardare in particolare:
- a)l'idoneita' affettiva e la capacita' di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, ((nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo, e)) l'ambiente familiare degli adottanti;
- b)i motivi per i quali l'adottante desidera adottare il minore;
- c)la personalita' del minore;
- d)la possibilita' di idonea convivenza, tenendo conto della personalita' dell'adottante e del minore.
Testo vigente dal 2 gennaio 2024, tuttora in vigore · versione 28 su Normattiva