Art. 64
L'articolo 312 del codice civile e' sostituito dal seguente: "ART. 312. - Accertamenti del tribunale. - Il tribunale, assunte le opportune informazioni, verifica:
- 1)se tutte le condizioni della legge sono state adempiute;
- 2)se l'adozione conviene all'adottando".
Testo vigente dal 17 maggio 1983, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva