Art. 69
In aggiunta a quanto disposto nell'articolo 51 delle disposizioni di attuazione del codice civile, nel registro delle tutele devono essere annotati i provvedimenti emanati dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 10 della presente legge.
Testo vigente dal 17 maggio 1983, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva