Art. 72 adozione

Chiunque, per procurarsi danaro o altra utilita', in violazione delle disposizioni della presente legge, introduce nello Stato uno straniero minore di eta' perche' sia definitivamente affidato a cittadini italiani e' punito con la reclusione da uno a tre anni. La pena stabilita nel precedente comma si applica anche a coloro che, consegnando o promettendo danaro o altra utilita' a terzi, accolgono stranieri minori di eta' in illecito affidamento con carattere di definitivita'. La condanna comporta l'inidoneita' a ottenere affidamenti familiari o adottivi e l'incapacita' all'ufficio tutelare.

Testo vigente dal 17 maggio 1983, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art72 · fonte su Normattiva