Art. 77 adozione

Gli articoli da 404 a 413 del codice civile sono abrogati. Per le affiliazioni gia' pronunciate alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano i divieti e le autorizzazioni di cui all'articolo 87 del codice civile.

Testo vigente dal 17 maggio 1983, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:legge:1983-05-04;184~art77 · fonte su Normattiva