Art. 53
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Il giudice, nell'udienza di cui al primo comma dell'articolo 437 del codice di procedura civile, puo' nominare un consulente tecnico rinviando ad altra udienza da fissarsi non oltre venti giorni. Il consulente deve depositare il proprio parere non oltre dieci giorni prima della nuova udienza.
Testo vigente dal 29 luglio 1978 al 1 gennaio 1992 · versione 0 su Normattiva