Art. 68Aumenti del canone

Nei contratti di locazione o sublocazione di cui al precedente articolo il canone corrisposto dal conduttore, calcolato al netto degli oneri accessori, puo' essere a richiesta del locatore, aumentato a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge per il restante periodo di durata del contratto, nelle misure seguenti:

  • 1)non superiore al 15 per cento all'anno, per i contratti stipulati anteriormente al 31 dicembre 1964;
  • 2)non superiore al 10 per cento all'anno per i contratti stipulati fra il 1 gennaio 1965 ed il 31 dicembre 1973;
  • 3)non superiore al 5 per cento all'anno per i contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1973.

Testo vigente dal 29 luglio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art68 · fonte su Normattiva