Art. 72Mutamento della destinazione

I nuovi contratti di locazione di immobili il cui uso venga mutato da quello preesistente di abitazione non possono prevede, per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un canone superiore a quello di cui agli articoli 12 e 24, tranne che siano intervenute radicali trasformazioni dell'immobile stesso autorizzate ai sensi delle vigenti leggi.

Testo vigente dal 29 luglio 1978, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art72 · fonte su Normattiva