Art. 168
[1]E' concesso l'esonero, per il periodo di anni 25, dalla imposta e sovraimposte sui fabbricati, alle case di civile abitazione, anche se comprendano negozi, costruite da privati, societa' ed enti nonche' alle sopraelevazioni di edifici gia' costruiti, purche' tali costruzioni siano state eseguite dopo il 5 luglio 1919 o gia' iniziate alla data del 1° dicembre 1936, e dichiarate abitabili dalle competenti autorita' comunali entro il 31 dicembre 1937. Tale esenzione e' concessa anche alle ricostruzioni di case dichiarate inabitabili ed agli alloggi ricavati mediante ricostruzione o radicale trasformazione di locali terreni gia' adibiti ad uso di negozi, magazzini ed abitazioni infette o malsane, con l'eventuale annessione di locali immediatamente sovrastanti, quando cio' sia reso indispensabile per ottenere, pei nuovi locali di abitazione, l'altezza imposta dai regolamenti. L'esenzione stessa e' concessa alle ricostruzioni di case effettuate in conseguenza dell'attuazione di piani regolatori. La dichiarazione di inabitabilita' dovra' essere rilasciata dalla competente autorita' e la trasformazione dovra' essere denunziata preventivamente alla competente autorita' finanziaria.
[2]La costruzione o ricostruzione s'intende iniziata, ai sensi del precedente comma, qualora siano almeno incominciate le opere murarie di fondazione.
[3]Agli effetti dell'esonero di cui al primo comma, la denunzia della costruzione o ricostruzione gia' iniziata deve essere stata premutata al competente Ufficio distrettuale delle imposte dirette entro il 25 febbraio 1937, corredata da prova che l'inizio della costruzione o ricostruzione sia avvenuto entro il predetto termine del 1° dicembre 1936.
[4]La stessa esenzione e' concessa alle nuove costruzioni adibite ad alberghi (esclusi quelli popolari disciplinati dal penultimo comma), uffici e negozi, iniziate fra il 5 luglio 1919 e il 25 agosto 1925 ed atte all'uso cui sono destinate non oltre il 31 dicembre 1928.
[5]Per i nuovi fabbricati ad uso di alberghi (esclusi quelli popolari disciplinati dal penultimo comma), uffici e negozi, la cui costruzione sia stata iniziata dopo il 25 agosto 1925 e che saranno ultimati ed atti all'uso cui sono destinati entro il 31 dicembre 1940, nonche' pei nuovi fabbricati ad uso di abitazione e per le sopraelevazioni a fabbricati preesistenti la cui costruzione sia stata iniziata dopo il 25 agosto 1925 e che saranno ultimati ed atti all'uso cui sono destinati dopo il 31 dicembre 1936 ma entro il 31 dicembre 1940, l'applicazione dell'imposta erariale e delle sovraimposte sara' fatta gradualmente in ragione di un quindicesimo del reddito accertato dopo il biennio di esenzione normale, per modo che il reddito stesso venga integralmente tassato al quindicesimo anno successivo alla scadenza del biennio di esenzione.
[6]L'esenzione venticinquennale spetta altresi' agli edifici scolastici, agli ospedali, alle case di cura e di assistenza, ai ricoveri, ai collegi, alle caserme, agli educandati, agli orfanotrofi e simili nonche' agli alberghi popolari costruiti da enti, sempreche' dette costruzioni siano eseguite dal 5 luglio 1919 al 31 dicembre 1937 e risultino iniziate non oltre il 1° dicembre 1936, fermo il disposto del terzo comma del presente articolo.
[7]L'esenzione predetta e' pure concessa alle nuove costruzioni od alle parti di esso adibite ad uso di autorimesse, condotte a termine tra il l° gennaio 1928 ed il 31 dicembre 1937, sempreche' gia' iniziate al l° dicembre 1936 e ferma l'osservanza del disposto di cui al terzo comma del presente articolo.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva