Art. 77Integrazione del canone

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L'integrazione del canone di locazione consistera' nella corresponsione di un contributo annuo non superiore all'80% per cento dell'aumento del canone di locazione conseguente all'applicazione dell'equo canone, secondo l'entita' e le modalita' definite dalla presente legge. Il contributo di cui al comma precedente non puo' in ogni caso essere superiore alla somma annua di L. 200.000. Ai conduttori che usufruiscono del contributo integrativo e' fatto divieto di procedere alla sublocazione dell'immobile locato a pena di decadenza dal contributo medesimo.

Testo vigente dal 29 luglio 1978 al 30 dicembre 1998 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:legge:1978-07-27;392~art77 · fonte su Normattiva