Legge urbanistica

Art. 39 — Lavori di miglioramento eseguiti dopo l'approvazione del piano particolareggiato

Agli effetti della determinazione della indennita' di espropriazione non si tiene conto degli aumenti di valore dipendenti da lavori eseguiti nell'immobile dopo la pubblicazione del piano particolareggiato, a meno che i lavori stessi non siano stati, con le modalita' stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge, riconosciuti necessari per la conservazione dell'immobile e per accertate esigenze dell'igiene e della incolumita' pubblica.

Testo vigente dal 16 ottobre 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-08-17;1150~art39 · fonte del testo