L'obbligo del servizio militare cessa, per i graduati e militari di truppa effettivi dell'Arma dei carabinieri, il 31 dicembre dell'anno in cui compiono: il 55° anno, se appuntati e carabinieri provvisti di pensione; il 50° anno, se appuntati e carabinieri non aventi diritto a pensione vitalizia.

Testo vigente dal 21 febbraio 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-02-02;29~artunico · fonte del testo