Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Locazione di immobili urbani - Contratti di locazione abitativa non registrati nel termine prescritto - Importo annuo "del canone di locazione ovvero dell'indennità di occupazione", dovuto dai conduttori che, nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2011 e il 16 luglio 2015, avevano corrisposto il c.d. canone catastale - Determinazione in misura pari al triplo della rendita catastale dell'immobile - Denunciata elusione del giudicato costituzionale di cui alle sentenze n. 50 del 2014 e n. 169 del 2015 della Corte costituzionale - Insussistenza, alla stregua di corretta interpretazione della norma censurata - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 59, della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui sostituisce l'art. 13, comma 5, della legge n. 431 del 1998, censurato dal Tribunale di Roma - in riferimento all'art. 136 Cost. - in quanto replicherebbe il c.d. contratto di locazione "catastale", introdotto dall'art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23 del 2011 e prorogato, nei suoi effetti, dall'art. 5, comma 1-ter, del d.l. n. 47 del 2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014), l'uno e l'altro caducati dalle sentenze n. 50 del 2014 e n. 169 del 2015. La norma censurata non ripristina né ridefinisce (quanto a durata e corrispettivo) i rapporti giuridici di locazione sorti in base a contratti non registrati nel termine prescritto, la cui convalida, ad opera delle precedenti disposizioni, è venuta meno, ex tunc, in conseguenza delle correlative declaratorie di illegittimità costituzionale; essa, invece, prevede una predeterminazione forfettaria del danno patito dal locatore e/o della misura dell'indennizzo dovuto dal conduttore, in ragione della occupazione illegittima del bene locato, stante la nullità e, dunque, l'assenza di effetti ab origine del contratto (ribadita dal comma 1 dello stesso riformulato art. 13 della legge n. 431). Ciò è confermato dal testo della disposizione, nel quale il riferimento al "canone di locazione dovuto" è completato, in senso specificativo, dalla locuzione "ovvero dell'indennità di occupazione maturata", proprio perché - non essendovi alcuna forma di sanatoria ex lege - la disciplina del pagamento dell'importo annuo (pari al triplo della rendita catastale dell'immobile) non può che collegarsi alla pregressa illegittima detenzione del bene immobile in forza di titolo nullo e privo di effetti, ed essere propriamente attinente al profilo dell'arricchimento indebito del conduttore, cui è coerente il pagamento di un'indennità di occupazione e non di un canone di locazione. La selezione dei destinatari della norma - riferita ai conduttori che, fino al 16 luglio 2015 (data di deposito della sentenza caducatoria n. 169 del 2015), avevano corrisposto il canone legale stabilito dall'art. 3, comma 8, del d.lgs. n. 23 del 2011 - trova giustificazione nella particolare situazione di diritto, ingenerata dalla normativa poi dichiarata incostituzionale, sulla quale il conduttore aveva però riposto affidamento, essendosi conformato a quanto da essa disposto. Né è sufficiente a violare il giudicato costituzionale la (solo) parziale coincidenza dell'importo indennitario con quello del suddetto canone legale, atteso che l'assetto disciplinatorio dettato dalle norme dichiarate incostituzionali era più ampio e differente rispetto al nuovo. ( Precedenti citati: sentenze n. 50 del 2015 e n. 169 del 2015, dichiarative dell'incostituzionalità del c.d. contratto catastale; ordinanza n. 420 del 2007, sulla nullità, ex art. 1418 cod. civ., del contratto di locazione non registrato nel termine perentorio di trenta giorni ).
sentenza 87/2017massima n. 39574 Riguarda ancheart. 1 legge 208/2015
Locazione di immobili urbani - Contratti di locazione abitativa non registrati nel termine prescritto - Importo annuo "del canone di locazione ovvero dell'indennità di occupazione", dovuto dai conduttori che, nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2011 e il 16 luglio 2015, avevano corrisposto il c.d. canone catastale - Determinazione in misura pari al triplo della rendita catastale dell'immobile - Denunciata irragionevolezza e violazione del principio di eguaglianza (in raffronto alla misura del canone determinabile dal giudice che accerti l'esistenza del contratto non tempestivamente registrato) - Non omogeneità delle situazioni poste in comparazione - Insussistenza del vizio ipotizzato - Non fondatezza della questione.
È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 59, della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui sostituisce l'art. 13, comma 5, della legge n. 431 del 1998, censurato dal Tribunale di Roma - in riferimento all'art. 3 Cost. - in quanto, per il periodo intercorso tra l'entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2011 e il 16 luglio 2015 (data di deposito della sentenza n. 169 del 2015), riconosce dovuto dai conduttori un importo (pari al triplo della rendita catastale dell'immobile) inferiore al canone (non eccedente il "valore minimo" definito dalla contrattazione collettiva territoriale) che, ai sensi del comma 6 dello stesso art. 13, il giudice può riconoscere dovuto dal conduttore "nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione". Le situazioni poste in comparazione sono certamente non omogenee, dal momento che la prima attiene - in via transitoria - ad una "indennità" dovuta in correlazione a una pregressa occupazione dell'immobile senza un valido titolo locativo, per di più qualificata dall'affidamento riposto dall'inquilino nel dettato normativo poi dichiarato costituzionalmente illegittimo (dalle sentenze n. 50 del 2014 e n. 169 del 2015), mentre la seconda si riferisce - a regime - ad un "canone" determinabile dal giudice che accerta l'esistenza di un contratto scritto non tempestivamente registrato, e, dunque, a una fattispecie che si pone sul piano della determinazione del corrispettivo di una locazione (recuperata in termini di validità ed efficacia).
sentenza 87/2017massima n. 39575 Riguarda ancheart. 1 legge 208/2015
Locazione di immobili urbani - Contratti di locazione abitativa non registrati nel termine prescritto - Importo annuo "del canone di locazione ovvero dell'indennità di occupazione", dovuto dai conduttori che, nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del d.lgs. n. 23 del 2011 e il 16 luglio 2015, avevano corrisposto il c.d. canone Catastale - Determinazione in misura pari al triplo della rendita catastale dell'immobile - Denunciata elusione del giudicato costituzionale nonché violazione dei principi di ragionevolezza ed eguaglianza e del diritto alla proprietà privata - Erronea esegesi della norma censurata - Manifesta infondatezza della questione.
È dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 59, della legge n. 208 del 2015, nella parte in cui sostituisce l'art. 13, comma 5, della legge n. 431 del 1998, censurato - dal Tribunale di Palermo in riferimento agli artt. 3, 42 e 136 Cost., e dal Tribunale di Milano in relazione all'art. 136 Cost. - in quanto replicherebbe il c.d. "contratto catastale", introdotto dall'art. 3, commi 8 e 9, del d.lgs. n. 23 del 2011 e prorogato, nei suoi effetti, dall'art. 5, comma 1-ter, del d.l. n. 47 del 2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014), l'uno e l'altro dichiarati costituzionalmente illegittimi dalle sentenze n. 50 del 2014 e n. 169 del 2015. Contrariamente all'erronea esegesi presupposta dai rimettenti, la norma censurata non ripristina né ridefinisce il contenuto (relativo a durata e corrispettivo) dei pregressi contratti non tempestivamente registrati, la cui convalida, ad opera delle citate disposizioni, è venuta meno, ex tunc, in conseguenza delle correlative declaratorie di illegittimità costituzionale; essa invece - come già affermato dalla sentenza n. 87 del 2017 - prevede una predeterminazione forfettaria del danno patito dal locatore e/o della misura dell'indennizzo dovuto dal conduttore, in ragione della occupazione illegittima del bene locato, stante la nullità del contratto e, dunque, l'assenza di suoi effetti ab origine. Infatti, non essendovi alcuna forma di sanatoria ex lege del rapporto di locazione, la disciplina del pagamento dell'importo annuo (pari al triplo della rendita catastale dell'immobile) non può che collegarsi alla pregressa illegittima detenzione del bene immobile in forza di titolo nullo e privo di effetti, ed essere dunque propriamente attinente al profilo dell'arricchimento indebito del conduttore, cui è coerente il pagamento di un'indennità di occupazione e non di un canone di locazione. La selezione dei destinatari della norma - riferita ai conduttori che, fino al 16 luglio 2015 (data di deposito della sentenza caducatoria n. 169 del 2015), avevano corrisposto il canone locativo nella misura fissata dall'art. 3, comma 8, del d.lgs. n. 23 del 2011 - trova giustificazione nella particolare situazione di diritto, ingenerata dalla normativa poi dichiarata incostituzionale, sulla quale il conduttore aveva però riposto affidamento, essendosi conformato a quanto da essa disposto; di conseguenza, risulta non irragionevole il parziale e temporaneo pregiudizio economico che, a fini di tutela di un siffatto affidamento, possa esserne derivato al proprietario locatore. ( Precedente specifico citato: sentenza n. 87 del 2017. Precedenti citati: sentenze n. 50 del 2014 e n. 169 del 2015 ).
Riguarda ancheart. 1 legge 208/2015
Locazione di immobili urbani - Pattuizione di canone superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato - Nullità parziale del contratto - Diritto del conduttore di ripetere l’indebito - Denunciata irragionevolezza e discriminazione in danno del locatore - Omessa ricerca da parte del rimettente di interpretazione adeguatrice - Manifesta inammissibilità della questione.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 1 e 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sollevata in riferimento all’art. 3, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui rispettivamente sancisce la nullità delle pattuizioni volte a determinare un importo del canone superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato (comma 1) e consente al conduttore di chiedere la restituzione delle somme indebitamente corrisposte (comma 2). Il rimettente, infatti, pur alla luce delle diverse tesi riscontrabili in giurisprudenza circa la natura e gli effetti della registrazione del contratto di locazione e la corrispondente pluralità di opinioni sostenute in dottrina – che dimostrano l’ampiezza delle possibilità ermeneutiche in ordine al testo normativo in esame, tali da consentire al giudice la scelta di una interpretazione conforme a Costituzione – ha lasciato incompiuto quel doveroso tentativo di ricercare un'interpretazione adeguatrice del testo di legge denunciato, al quale ciascun giudice è, comunque, tenuto prima di proporre l'incidente di costituzionalità.