Art. 5 — Contratti di locazione di natura transitoria
Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4 definisce le condizioni e le modalita' per la stipula di contratti di locazione di natura transitoria anche di durata inferiore ai limiti previsti dalla presente legge per soddisfare particolari esigenze delle parti. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, possono essere stipulati contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari sulla base ((dei tipi di contratto di cui all'articolo 4-bis)). E' facolta' dei comuni sede di universita' o di corsi universitari distaccati, eventualmente d'intesa con comuni limitrofi, promuovere specifici accordi locali per la definizione, sulla base dei criteri stabiliti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, ((dei canoni di)) locazione di immobili ad uso abitativo per studenti universitari. Agli accordi partecipano, oltre alle organizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo 2, le aziende per il diritto allo studio e le associazioni degli studenti, nonche' cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore.
Testo vigente dal 29 gennaio 2002, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva