Maggiorazione del contributo annuo in favore della Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna
Art. 1
A decorrere dall'esercizio finanziario 1972, il contributo annuo previsto dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1957, n. 106, in favore della Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna, e' elevato a lire 30 milioni.
Testo vigente dal 26 marzo 1973
