Gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, nei cui riguardi si applichino le norme dell'articolo precedente, sono considerati temporaneamente in soprannumero agli organici del rispettivo grado dalla data del raggiungimento del limite di eta' e, in attesa che siano emanate le predette nuove disposizioni sullo stato e sull'avanzamento degli ufficiali, non conseguono avanzamento.

Testo vigente dal 26 maggio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-04-20;339~art2 · fonte del testo