Per il conseguimento del trattamento di cui all'articolo 8, il datore di lavoro e' tenuto, entro quindici giorni dalla sospensione del lavoro, a presentare domanda, per il tramite della competente sezione dell'ufficio del lavoro, alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, sull'apposito modulo predisposto dall'Istituto stesso comunicando i nominativi dei lavoratori sospesi, le giornate di sospensione, la causa della sospensione dell'attivita' lavorativa. Qualora la domanda sia presentata dopo 15 giorni dall'inizio della sospensione del lavoro, il trattamento sostitutivo non potra' essere erogato per periodi anteriori di una settimana alla data di presentazione della domanda stessa. In caso di omessa o tardiva presentazione della domanda, il datore di lavoro, ove da tale inadempimento sia derivata la perdita totale o parziale del diritto del lavoratore al trattamento sostitutivo, e' tenuto a corrispondere a quest'ultimo il trattamento stesso.

Testo vigente dal 23 agosto 1972

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urn:nir:stato:legge:1972-08-08;457~art15 · fonte su Normattiva