Art. 1
Le disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni ed aggiunte, vengono modificate come indicato nell'allegato alla presente legge.
Testo vigente dal 26 luglio 1949
