L'insegnante di asilo d'infanzia; con retribuzione annua contributiva non inferiore a lire 90.000, comunque assunto in servizio a partire dalla data di pubblicazione della presente legge e' obbligato all'iscrizione alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, purche' l'asilo abbia entrate effettive ordinarie annue di almeno lire 700.000. Per l'insegnante in servizio alla data predetta, che si sia avvalso o si avvalga della facolta' di iscrizione alla Cassa, l'asilo e' tenuto, a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della data stessa, al pagamento della parte del contributo complessivo stabilita a carico dell'ente dal comma secondo dell'art. 15.

Testo vigente dal 16 maggio 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-04-11;379~art38 · fonte del testo