Dopo il terzo comma dell'articolo 17 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e' inserito il seguente: "Eventuali rinunce da parte di richiedenti inclusi nella predetta aliquota, comunicate all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro quattro mesi dalla data di notificazione di cui al secondo comma, daranno diritto all'anticipata liquidazione della pensione ad altrettanti assicurati che, nell'ordine di graduatoria, seguano immediatamente l'ultimo degli inclusi nell'aliquota dell'anno".

Testo vigente dal 29 luglio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-07-13;583~art16 · fonte su Normattiva