All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1983 in lire 34 miliardi, si provvede a carico del capitolo 1292 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1982. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 16 marzo 1983
