Art. 3
L'assistenza farmaceutica di cui all'articolo 6, primo comma, punto 3), della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e' estesa a far tempo dal 1 luglio 1963, a tutti i lavoratori agricoli indicati all'articolo 3, primo comma, lettere a), b), c), d), e), f) del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, nonche' ai loro familiari a carico, fermo restando sino a tale data il diritto alle prestazioni farmaceutiche nei confronti delle categorie di lavoratori agricoli per le quali il diritto stesso e' previsto dal medesimo decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212.
Testo vigente dal 1 aprile 1963
