Le pensioni ordinarie dirette o di riversibilita', liquidate ai medici condotti su stipendi vigenti anteriormente al 10 luglio 1949, sono aumentate del 10 per cento a decorrere dal 1 luglio 1950. Il relativo onere fara' carico sulla Cassa pensioni per i sanitari.

Testo vigente dal 14 maggio 1951

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1951-05-04;307~art8 · fonte del testo