Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad iscrivere, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia, le somme occorrenti per l'attuazione della presente legge, utilizzando, all'uopo, le maggiori entrate risultanti dal 40 provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio 1948-49. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo vigente dal 5 agosto 1949

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1949-07-29;467~art4 · fonte del testo