Misure contro la tratta di persone

Art. 4 — Modifica all'articolo 416 del codice penale

Dopo il quinto comma dell'articolo 416 del codice penale e' aggiunto il seguente: "Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma".

Testo vigente dal 23 agosto 2003

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2003-08-11;228~art4 · fonte su Normattiva