Art. 4 — Modifica all'articolo 416 del codice penale
Dopo il quinto comma dell'articolo 416 del codice penale e' aggiunto il seguente: "Se l'associazione e' diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma".
Testo vigente dal 23 agosto 2003
